TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 217.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 217.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

      Identico.

      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
      3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.