1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. | Identico. |
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. | |
3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007. |